
RICHIEDERE
LA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza si può richiedere:
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per matrimonio
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per residenza
Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dalla legge e individuati dagli artt.5 e 6, legge 5 febbraio 1992 n.91
REQUISITI CITTADINANZA PER MATRIMONIO
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Il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio.
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Se è stato residente all’estero devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio (al momento della domanda di cittadinanza italiana deve essere residente in Italia)
Tali termini sono ridotti della metà (12 e 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
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Non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile
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Conoscenza della lingua italiana (livello L2 b1)
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Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
DOCUMENTI CITTADINANZA PER MATRIMONIO
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Estratto atto di nascita
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Certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza
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Atto integrale di matrimonio
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Passaporto, permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta identità
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Ricevuta versamento del contributo di Euro 250,00
Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:
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Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
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Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
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Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
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Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
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Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.
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Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.
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Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.
REQUISITI CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA
Oltre al requisito della residenza italiana è necessario che lo straniero soddisfi anche ulteriori requisiti, quali:
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conoscenza della lingua italiana
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reddito
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assenza di condanne penali e pericolosità sociale
DOCUMENTI CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA
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certificato di nascita
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certificato penale del paese di origine
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passaporto, permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità;
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ricevuta di versamento del contributo di Euro 250,00
Si può acquistare automaticamente:
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per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
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per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
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per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano
RIFIUTO CITTADINANZA ITALIANA
La domanda di cittadinanza italiana può essere rifiutata principalmente per 3 motivazioni.
In tutti e 3 i casi il cittadino straniero riceverà una lettera di diniego (preavviso di rigetto).
Nella lettera viene comunicato al richiedente che la sua domanda è stata respinta. A questo punto il cittadino avrà a disposizione 10 giorni per presentare ricorso scritto.
Motivi rifiuto cittadinanza italiana:
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Diniego cittadinanza italiana per precedenti penali
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Diniego cittadinanza italiana per discontinuità di residenza
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Diniego cittadinanza italiana per reddito
Ti é stata rifiufata la Cittadinanza Italiana?
LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA
Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.
La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.
In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi.
Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).
Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020).
Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni).