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CITTADINANZA ITALIANA

Immigration Legal Assistance - Italian Citizenship Procedure

Il nostro SPORTELLO CITTADINANZA ITALIANA è il servizio dedicato a tutti i cittadini stranieri che vogliano intraprendere l’iter per l’acquisizione della cittadinanza in Italia.

Siamo un team di professionisti esperti nel campo dell'immigrazione e della cittadinanza, pronti ad assistervi in ogni passo di questo importante processo.

Il percorso che vi proponiamo e la professionalità che vogliamo offrirvi è frutto di molti anni di esperienza maturati, per rendere questo importante obiettivo raggiungibile in maniera semplice e partecipata.

I cittadini di qualsiasi Paese straniero saranno guidati nella verifica e acquisizione dei documenti necessari e nella presentazione della domanda di Cittadinanza.
In seguito, durante il periodo di attesa e avanzamento della pratica, resteremo a vostra disposizione per l'assistenza necessaria. 

 

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. 

La cittadinanza si può richiedere:

  • per matrimonio

  • per residenza

Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92  prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

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REQUISITI CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

  1. Il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio.

  2. Se è stato residente all’estero devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio (al momento della domanda di cittadinanza italiana deve essere residente in Italia)

Tali termini sono ridotti della metà (12 e 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

  1. Non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile

  2. Conoscenza della lingua italiana (livello L2 b1, sostenendo l'esame di lingua da organi riconosciuti, come L'università per stranieri di Siena e l'Università per stranieri di Perugia)

  3. Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

DOCUMENTI CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

  1. Estratto atto di nascita del paese di origine, tradotto e legalizzato

  2. Certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza

  3. Trascrizione dell'atto di matrimonio

  4. Passaporto, permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno per cittadini comunitari, codice fiscale e carta identità 

  5. Documenti di riconoscimento di eventuali altri familiari residenti

  6. Ricevuta versamento del contributo di Euro 250,00

  7. una marca da bollo di 16,00 euro

 

REQUISITI CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE

Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

  • Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.

  • Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.

  • Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.

  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.

  • Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.

  • Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

  • Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni con continuità.

Oltre al requisito della residenza italiana è necessario che lo straniero soddisfi anche ulteriori requisiti, quali:​

  • reddito personale o di altri familiari residenti

  • assenza di condanne penali e pericolosità sociale

DOCUMENTI CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE

  1. certificato di nascita del paese di origine, tradotto e legalizzato.

  2. certificato penale del paese di origine 

  3. passaporto, permesso di soggiorno/attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità;

  4. documenti di riconoscimento di altri eventuali familiari residenti.

  5. ricevuta di versamento del contributo di Euro 250,00

  6. una marca da bollo di 16,00 euro

REQUISITI CITTADINANZA PER MATRIMONIO ART.5 MODELLO AE (RESIDENTI ALL'ESTERO) CON CITTADINO ITALIANO

  • Residenza nella circoscrizione consolare:

    • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico;

    • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

  • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis (cioè dalla nascita). Se il coniuge italiano ha acquistato la cittadinanza successivamente al matrimonio, in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

  • Trascrizione del matrimonio/unione civile:

    • Se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale e divorzio dal coniuge o parte dell’unione civile). Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio;

  • Situazione penale:

    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi


Requisiti

Per richiedere la cittadinanza per matrimonio, l’interessato dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni emesso dal competente Comune italiano di trascrizione, possibilmente rilasciato da non oltre sei (6) mesi.

  2. Atto di nascita debitamente apostillato e tradotto. L’atto deve essere rilasciato dal CNE e deve riportare le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile, possibilmente rilasciato da non oltre sei (6) mesi. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.

  3. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
    Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena (CILS), l’Università per stranieri di Perugia (CELI), l’Università Roma Tre (Certit), la Società Dante Alighieri (PLIDA) e l’Università per stranieri di Reggio Calabria (Ce.Co.L). Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
    Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana. 

  4. Precedenti penali del paese di origine e degli eventuali paesi di residenza, debitamente legalizzati e tradotti. Si consiglia di richiedere tale documento per ultimo, in quanto è l’unico che scade: ha una validità di 6 mesi. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza. Documentazione americana 

  5. Copia del passaporto, in corso di validità, del richiedente. 

  6. Ricevuta del versamento di 250 (duecentocinquanta) euro effettuato nel conto corrente della banca Poste Italiane intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza.

CITTADINANZA APOLIDI E RIFUGIATI POLITICI

 

DOCUMENTI NECESSARI

 I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi rispettivamente presso il Tribunale.

  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO DI NASCITA, vale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.

  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO PENALE, vale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.

  • Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/ Certificazione di apolidia

  • Titolo di soggiorno

  • Documento di identità (carta d'identità, documento di viaggio, titolo di viaggio per apolidi)

  • Marca da bollo da € 16,00

  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";

  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana

  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e/o dei familiari conviventi se concorrono al reddito.

LA CITTADINANZA Si può acquistare automaticamente:

  • per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;

  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.

  • per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano

RIFIUTO E RIGETTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA        

 

La domanda di cittadinanza italiana può essere rifiutata principalmente per 3 motivazioni.

In tutti e 3 i casi il cittadino straniero riceverà una lettera di diniego (preavviso di rigetto, art.10bis).
Nella lettera viene comunicato al richiedente che la sua domanda è stata respinta. A questo punto il cittadino avrà a disposizione 10 giorni per presentare ricorso scritto.

Motivi rifiuto cittadinanza italiana:

  • Diniego cittadinanza italiana per precedenti penali

  • Diniego cittadinanza italiana per discontinuità di residenza

  • Diniego cittadinanza italiana per mancanza  di reddito

  • altri eventuali requisiti non soddisfatti.

Ti é stata rifiutata la Cittadinanza Italiana?

LA NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Governo ha emanato la Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) varato dal precedente Governo ed in vigore dal 5 ottobre 2018.

La nuova legge è entrata in vigore il 20 dicembre 2020.

In particolare, il nuovo Decreto Legge n. 130/2020 ha ridotto il precedente termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana (48 mesi) ripristinando il termine dei 24 mesi (due anni) prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi.

Ciò significa quindi, che dal momento della presentazione della domanda il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere un provvedimento (positivo o negativo).

Attenzione! Purtroppo tale novità normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate al Ministero dell’Interno dal giorno successivo dall’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo decreto (20 dicembre 2020). 

Sono quindi escluse tutte le domande presentate precedentemente e già in corso prima dell’entrata in vigore della nuova Legge, a cui rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni).

PERCHE' AFFIDARE A NOI LA TUA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA?

Siamo esperti delle norme sul diritto dell'immigrazione e della cittadinanza italiana, nonchè del procedimento amministrativo.

COSA FORNIAMO AL CITTADINO STRANIERO?

1. Consulenza per la Cittadinanza Italiana

  • Valutazione dei requisiti per la cittadinanza.

  • Assistenza nella scelta della tipologia di richiesta (cittadinanza per matrimonio, residenza, origine, etc.).

2. Preparazione della Documentazione

  • Supporto nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

  • Controllo e revisione della documentazione per garantire la completezza.

3. Compilazione e Invio Pratiche

  • Compilazione dei moduli ufficiali.

  • Invio telematico della domanda agli uffici competenti.

4. Follow-up della Pratica

  • Monitoraggio dello stato della domanda.

  • Comunicazione con gli uffici competenti per eventuali chiarimenti.

5. Informazioni Legali

  • Consulenza legale riguardo a normative e procedure di cittadinanza.

  • Supporto in caso di ricorsi o problematiche.

6. Corsi di Lingua Italiana

  • Offerta di corsi preparatori per il test di lingua italiana, se necessario.

7. Assistenza Post-Cittadinanza

  • Supporto nella richiesta di documenti come il passaporto italiano.

  • Informazioni sui diritti e doveri dei cittadini italiani.

8. Servizi Multilingue

  • Assistenza in diverse lingue per garantire una comunicazione efficace.

9 Le domande di cittadinanza italiana per residenza e per matrimonio sono presentate, gestite e sollecitate interamente online.

Ultimo aggiornamento: martedi 03/03/2026.

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